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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
PROMULGA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La seguente legge:
Articolo unico.
Le patenti di guida di cui all'articolo 80 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, rilasciate dopo
la entrata in vigore della presente legge, devono contenere la
indicazione completa del gruppo sanguigno di appartenenza del
titolare.
Per le patenti gia' rilasciate, l'indicazione del gruppo sanguigno
viene apposta su richiesta del titolare, ma, comunque, sempre in
occasione delle conferme periodiche, di cui all'articolo 88 e della
revisione delle patenti, di cui all'articolo 89 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
Il Ministro per trasporti, di concerto col Ministro per la sanita',
stabilira' con suo provvedimento le modalita' di attuazione della
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - JERVOLINO -
MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO