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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le norme di cui alle legge 20 ottobre 1934, n. 1044, e
rispettivamente di cui all'art. 3 della legge 27 maggio 1939, n. 355,
si osservano quando nella denuncia di successione o nell'atto tra
vivi soggetto a registrazione non sia dichiarato per i fondi rustici
valore alcuno agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro
e indipendentemente dall'indicazione del prezzo contrattuale e
qualora non sia espressamente dichiarato che i fondi stessi hanno un
valore inferiore a quello risultante dalla applicazione dell'articolo
1 della legge 20 ottobre 1954.