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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al fine di agevolare la libera navigazione e' vietato costruire
ponti di chiatte sul fiume Po.
I ponti di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge dovranno essere sostituiti con ponti stabili entro il
31 dicembre 1965.