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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dall'annata agraria successiva alla pubblicazione della,
presente legge, l'affittuario dei fondi rustici, salvo norme,
clausole o consuetudini a lui piu' favorevoli, ha diritto ad una
quota non inferiore al 50 per cento del valore dell'incremento delle
colture legnose destinate ad utilizzazione industriale di piante di
alto fusto, a rapido sviluppo, esistenti sul fondo, escluse le piante
da frutto.
Il suddetto valore viene liquidato alla cessazione del contratto o
al momento della utilizzazione delle piante, quando a questa si
proceda durante il corso dell'affitto.
Per i contratti in corso, resta fermo il canone d'affitto vigente
al momento dell'entrata in vigore della presente legge.