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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono istituiti
Comitati consultivi provinciali.
I Comitati sono composti:
1) da 10 rappresentanti dei lavoratori, dei quali fino in
rappresentanza dei dirigenti, e da 6 rappresentanti dei datori di
lavoro nel numero stabilito per ciascun settore produttivo dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
2) da un funzionario degli organi periferici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
3) dal medico provinciale;
4) dal direttore della sede provinciale, dell'istituto, che funge
da segretario.
I membri del Comitato sono nominati con decreto del prefetto, su
designazione delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria
piu' rappresentative per i membri di cui al punto 1) del precedente
comma, ed in conformita' alle direttive, del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale per il membro di cui al punto 2) del Qualora le
organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni
di competenza nel termine fissato dal prefetto, questi ha facolta' di
provvedervi direttamente in loro sostituzione.