Legge Ordinaria n. 1716 del 18/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1962 n. 331)
Modificazioni della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nei  casi  previsti  nel  numero  2 dell'articolo 10 della legge 23
maggio 1950, n. 253, deve essere fornito al conduttore altro alloggio
idoneo mediante contratto di locazione avente scadenza al 31 dicembre
1964,  o,  nei  casi  in  cui  il  contratto di locazione ha scadenza
consuetudinaria,    alla,   data   della   scadenza   consuetudinaria
successiva,  e  per  il  quale  sia dovuto un canone di locazione non
superiore del venti per cento al canone del precedente contratto.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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