Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei casi previsti nel numero 2 dell'articolo 10 della legge 23
maggio 1950, n. 253, deve essere fornito al conduttore altro alloggio
idoneo mediante contratto di locazione avente scadenza al 31 dicembre
1964, o, nei casi in cui il contratto di locazione ha scadenza
consuetudinaria, alla, data della scadenza consuetudinaria
successiva, e per il quale sia dovuto un canone di locazione non
superiore del venti per cento al canone del precedente contratto.