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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La lettera c) dell'articolo 1 della legge 19 giugno 1940, n. 762,
che converte in legge, con modificazioni, il regio decreto-legge 9
gennaio 1940, n. 2, istitutivo di una imposta generale sull'entrata,
e' sostituita dalla seguente "c) i contributi dovuti alle
associazioni sindacali; le oblazioni fatto ad Enti od istituti aventi
scopi religiosi o di beneficenza, di assistenza, di cultura, di
educazione, di istruzione, di igiene o di pubblica utilita' come pure
le oblazioni fatte dagli stessi enti ed istituti, le rette di
spedalita' e di ricovero a carico di enti pubblici o di pubblica
beneficenza, i contributi ed i relativi accessori versati per le
assicurazioni sociali e per forme di previdenza o di assistenza
costituite per legge, contratto collettivo e norme equiparate, o per
regolamento aziendale nonche' i contributi e le quote associative
versate dagli associati alle mutue volontarie ed alle societa' di
mutuo soccorso, aventi lo scopo esclusivo di provvedere al pronto
soccorso, all'assistenza sanitaria, alla corresponsione di indennita'
di malattia, di assegni e di pensioni di invalidita', vecchiaia e
superstiti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI -
BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO