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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il numero degli addetti alle gestioni delle imposte comunali di
consumo, tanto di nomina comunale, quanto di nomina, privata, in
servizio alla data del 31 dicembre 1962, non puo' essere ridotto fino
al 31 dicembre 1963.
Per lo stesso periodo il personale di nomina privata e quello
disciplinato dal decreto legislativo 31 gennaio 1947, n. 135, non
puo' essere licenziato se non per fondati motivi o per conseguimento
del diritto a pensione ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 20
ottobre 1939, n. 1863.