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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La prima parte dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 777,
e' sostituita dalla seguente:
"L'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e
Segreterie giudiziarie approvato con regio decreto-legge 8 maggio
1924, n. 745, e' abrogato a decorrere dal 1 gennaio 1965" .