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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati di ruolo e non di
ruolo, appartenenti alle carriere e categorie direttive, di concetto,
esecutive ed ausiliarie dei Ministeri dei lavori pubblici inclusa
l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e
del turismo e dello spettacolo e' attribuito un assegno mensile non
pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di
stipendio, con un minimo di lire diecimila.
Per gli impiegati dell'A.N.A.S. il premio di interessamento
previsto dall'articolo 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, non
potra' essere corrisposto in misura superiore al 50 per cento
dell'assegno mensile di cui sopra.