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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A modificazione dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1956 n. 782,
anche le scuole professionali femminili non annesse a scuole di
magistero professionale per la donna, possono essere trasformate in
istituti tecnici femminili, i quali sono disciplinati dalle norme
contenute nella citata legge.