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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le norme stabilite nell'articolo 26 della legge 13 marzo 1958, n.
165, e nell'articolo 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727, si
applicano anche al personale insegnante e direttivo della scuola
secondaria, passato alle dipendenze dello Stato per effetto del regio
decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1964, e che alla data del 31
dicembre 1933 risultava iscritto a regolamenti di pensione presso
Comuni ad autonomia scolastica.