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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sulle locazioni dei beni immobili urbani a tempo determinato
l'imposta proporzionale di registro e' dovuta nella misura del 6 per
cento delle rendite catastali dei beni locati, in ragione di ogni
anno o frazione di anno della durata del contratto. Per gli immobili
urbani le rendite sono determinate a norma del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 e
rivalutate con i coefficienti stabiliti annualmente dal Ministro per
le finanze.
Qualora gli immobili indicati al primo comma non risultino ancora
censiti in catasto, l'imposta proporzionale di registro e' dovuta
nella misura del 4 per cento sull'ammontare dei prezzi e dei
corrispettivi pattuiti, secondo la norma dell'articolo 54 del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.
Dette aliquote sono comprensive dell'imposta generale sull'entrata
di cui all'articolo 3, lettera a), del decreto-legge 9 gennaio 1940,
n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n.
762, e successive modificazioni, nonche' dell'addizionale di cui al
regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 e successive
modificazioni.
Le ricevute e le quietanze rilasciate per il pagamento dei canoni
di locazione di beni immobili sono soggette fin dall'origine alla
imposta di bollo di lire cinque per ogni duemila lire o frazione di
duemila lire, col massimo di lire cinquanta.