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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione
distribuiti, anche a titolo di acconto, dalle societa' per azioni e
in accomandita per azioni, dalle societa' a responsabilita' limitata
e dalle cooperative a responsabilita' limitata sono soggetti ad una
ritenuta nella misura del 15 per cento.
In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di
liquidazione delle societa', i singoli soci, per conseguirne il
pagamento, devono versare alle societa' l'importo corrispondente alla
ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi
attribuiti, quale risulta dall'ultimo bilancio della societa', salvo
l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei
singoli tributi.
Nei casi di assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito
del valore nominale delle azioni si considera utile distribuito la
parte dell'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi,
imputata a capitale successivamente all'entrata in vigore della
presente legge, che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo
dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data. Non
si computano a tal fine i fondi costituiti con saldi di rivalutazione
monetaria esenti da imposta e con sovrapprezzi di emissione versati
dai soci.
La ritenuta prevista dal primo comma non si applica sugli utili
spettanti a persone fisiche qualora il possessore del titolo
pronuncia un certificato del competente Ufficio delle imposte
attestante che ne' il possessore stesso ne' altri componenti della
medesima famiglia anagrafica, ad esclusione dei membri aggregati,
sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementare in corso di
riscossione. Si applicano, anche in tal caso, le disposizioni degli
articoli 4 e seguenti.
Nella richiesta del certificato di cui al comma precedente e nel
certificato stesso devono essere indicate le azioni delle quali il
richiedente intende riscuotere i dividendi senza applicazione della
ritenuta. L'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette deve
trasmettere semestralmente alle societa' emittenti un elenco dei
soggetti per i quali sono stati emessi i certificati, con
l'indicazione del numero delle azioni alle quali i certificati stessi
si riferiscono.
La richiesta del certificato ed il certificato stesso non sono
soggetti a tassa di bollo.
L'obbligo della ritenuta, e quello delle comunicazioni e dei
versamenti previsti dagli articoli seguenti, non si applicano alle
societa' cooperative iscritte nel Registro prefettizio della
cooperazione, se l'ammontare della ritenuta stessa non raggiunga le
lire 200 e, se superiore, a condizione che il capitale sociale
versato non superi i 40 milioni e che nei relativi statuti siano
espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del
decreto legislativo 14 dicembre 1917, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le
condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26
siano state osservate negli ultimi cinque anni.
Gli obblighi della ritenuta, e delle comunicazioni non si applicano
altresi' agli utili distribuiti:
1) dalle banche popolari cooperative e dalle societa' cooperative
aventi i requisiti di cui al comma precedente qualunque sia
l'ammontare del capitale versato, nei primi cinque anni dall'inizio
della loro attivita';
2) sulle somme di cui all'articolo 111 del testo unico delle
leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, 29 gennaio 1958, n. 645.