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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o
presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti
dalle norme in favore dei combattenti.
Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello
Stato Maggiore della Difesa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - ANDREOTTI -
PICCIONI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO