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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per i finanziamenti concessi ai sensi del primo comma dell'articolo
26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificato dall'articolo 13 della
legge 12 maggio 1950, numero 348, per la costruzione di navi
mercantili da traffico per conto di raggruppamenti costituiti fra
proprietari di navi mercantili, perdute per cause di guerra, che
costituivano l'unico mezzo di lavoro, e' data facolta' al Comitato di
cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367,
su proposta dello Istituto mobiliare italiano, gestore dei
finanziamenti predetti, e previo parere favorevole del Ministero
della marina mercantile, di autorizzare l'Istituto a ridurre il
credito residuo derivante dai finanziamenti medesimi ad una somma
pari all'ammontare dell'indennita' di perdita percepita o da
percepire a qualsiasi titolo, calcolata a norma del medesimo primo
comma del citato articolo 26 in sede di concessione dei singoli
finanziamenti.
La misura degli interessi e la durata dei finanziamenti ridotti a
norma del comma precedente sono deliberate dal predetto Comitato.
Le deliberazioni del Comitato suindicato relative ai provvedimenti
previsti dal presente articolo sono rese esecutive con decreto del
Ministro per il tesoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - MACRELLI -
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO