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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il coefficiente di stipendio iniziale previsto per gli applicati di
segreteria delle scuole e degli istituti di istruzione media,
classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e
artistica, per gli aiutanti tecnici degli istituti e delle scuole
d'istruzione classica, scientifica e magistrale, per i magazzinieri
delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e
elevato, dal 1 luglio 1962, da 157 a 173.