Legge Ordinaria n. 1749 del 20/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1963 n. 6)
Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il coefficiente di stipendio iniziale previsto per gli applicati di
segreteria  delle  scuole  e  degli  istituti  di  istruzione  media,
classica,   scientifica,   magistrale,   tecnica,   professionale   e
artistica,  per  gli  aiutanti  tecnici degli istituti e delle scuole
d'istruzione  classica,  scientifica e magistrale, per i magazzinieri
delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e
elevato, dal 1 luglio 1962, da 157 a 173.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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