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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati civili, di ruolo e
non di ruolo, del Ministero della difesa, esclusi i commissari di
leva ed il personale in servizio all'estero fruente del trattamento
di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 361, e' attribuito un assegno
mensile non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di
coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.