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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'articolo 5 della legge 29 giugno 1960, n. 656, e' aggiunto il
seguente comma:
"Qualora il richiedente non fruisca di cessione del quinto dello
stipendio o salario contratto con gli Enti di cui al comma
precedente, i prestiti di cui all'articolo 3 della presente legge
possono essere concessi anche in misura doppia".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI
Visto, il
Guardasigilli: BOSCO