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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954,
n. 396, sono estese ai medici ed ai veterinari addetti agli uffici
sanitari comunali, ai direttori di macello, ai medici dei servizi
comunali di ispezione alla assistenza sanitaria, ai veterinari dei
servizi comunali di ispezione veterinaria, ai medici ed ai chimici
dei laboratori provinciali d'igiene profilassi, ai medici addetti ai
servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti
stabilmente dalla Provincia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta italiana delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - TAVIANI -
JERVOLINO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO