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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituita una indennita' di studio, con effetto dal 1 luglio
1962, per il personale direttivo ed insegnante di ruolo e non di
ruolo delle scuole ed istituti di istruzione elementare, compresi gli
insegnanti delle scuole popolari, secondaria ed artistica, per gli
ispettori scolastici e per il personale dipendente
dall'Amministrazione della pubblica istruzione, al quale, a norma
delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e
di carriera stabilito per le categorie sopra indicate.
L'indennita' di studio non e' dovuta a] personale dipendente dalla
medesima Amministrazione, al quale e stato attribuito l'assegno
mensile, di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 178, o altro assegno
mensile di analoga natura.
L'indennita' di studio, che e' soggetta unicamente alle ritenute
erariali, e' corrisposta secondo i coefficienti in godimento nelle
misure lorde e nei limiti stabiliti nella annessa tabella.