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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a
titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di
materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato a istituti
sanitari, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960.