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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati civili del Ministero
di grazia e giustizia, appartenenti ai seguenti ruoli ed agli
impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, e' attribuito
un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni
punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila:
Carriera direttiva:
Amministrazione centrale - ufficio traduzioni;
Archivi notarili.
Carriera di concetto:
Amministrazione centrale - ufficio pubblicazioni leggi;
Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di ragioneria;
Istituti di prevenzione e di pena - capi tecnici industriali ed
agrari;
Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di educazione;
Archivi notarili.
Carriera esecutiva:
Amministrazione centrale - assistenza alla vigilanza;
Istituti di prevenzione e di pena - ruolo d'ordine:
Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di sorveglianza;
Archivi notarili;
Uffici giudiziari - dattilografi.
Carriera del personale ausiliario:
Amministrazione centrale - personale addetto agli uffici;
Amministrazione centrale - personale tecnico;
Uffici giudiziari;
Archivi notarili - carriera ausiliaria;
Archivi notarili - carriera ausiliaria tecnica.