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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5,
sono aggiunti i seguenti commi:
"Per le imprese industriali e commerciali che eserciscono
stabilimenti od impianti in una Provincia della Regione e che hanno
la sede centrale nell'altra Provincia o nel restante territorio dello
Stato, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono
determinarsi le quote di reddito riguardanti l'attivita' degli
stabilimenti od impianti medesimi. L'imposta relativa a dette quote
e' iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui
distretto gli stabilimenti od impianti sono situati ed e' devoluta
alla Provincia competente per territorio, nella misura di cui al
primo comma del presente articolo.
La determinazione delle quote di reddito mobiliare deve effettuarsi
anche per le attivita' degli stabilimenti od impianti non situati nel
territorio della Regione ed eserciti da imprese che nello stesso
hanno la sede centrale. L'imposta relativa alle quote di reddito
riguardanti l'attivita' dei predetti stabilimenti od impianti compete
per intero allo Stato ed e' iscritta nei ruoli degli Uffici delle
imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono
situati".