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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della
legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di fuori
ruolo al compimento del 70° anno di eta' conservando i diritti e gli
obblighi inerenti alla carica.