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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della
pubblica istruzione, appartenenti ai ruoli di cui all'unita tabella
ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, non in
servizio all'estero con il trattamento di cui alla legge 10 novembre
1954, n. 1142, e' attribuito un assegno mensile, non pensionabile,
pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con
un minimo di lire diecimila.
Per gli ispettori centrali per l'istruzione media, classica,
scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e
musicale, per le antichita' e belle arti, per l'istruzione elementare
e per l'educazione fisica e sportiva ed ai provveditori agli studi
l'assegno mensile e' stabilito nelle seguenti misure:
ispettori centrali e provveditori agli studi di 1ª classe: lire
39.400;
ispettori centrali e provveditori agli studi di 2ª classe: lire
15.000.