Legge Ordinaria n. 1782 del 03/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1963 n. 11)
Ratifica ed esecuzione dalla Convenzione internazionale sui passeggeri clandestini, firmata a Bruxelles il 10 ottobre 1957.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
Convenzione  internazionale  sui  passeggeri  clandestini  firmata  a
Bruxelles, il 10 ottobre 1957.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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