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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA:
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati del Ministero degli
affari esteri non fruenti del trattamento economico previsto dal
regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, e dalla legge 4 gennaio 1951,
n. 13, appartenenti alle carriere di concetto, esecutiva e del
personale ausiliario ed alle categorie del personale non di ruolo, e'
attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire
settanta, per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo
di lire diecimila.
L'assegno di cui al comma precedente e' attribuito altresi' agli
impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla
legge 30 giugno 1956, n. 775, che prestino servizio presso
l'Amministrazione centrale e agli impiegati dell'Istituto agronomico
per l'oltremare di Firenze, compresi quelli della carriera direttiva.