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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dal 1 gennaio 1961, il trattamento minimo di pensione, di
cui all'articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n.
1450, e' elevato a lire 288.500 annue.