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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli operai dello Stato in servizio presso le Amministrazioni
indicate al successivo articolo della presente legge, appartenenti ai
gruppi e categorie salariali previsti dall'articolo 2 della legge 5
marzo 1061, n. 90, e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1962, un
assegno giornaliero, non pensionabile, nella seguente misura lorda:
Gruppo:
capi operai...................... (coeff. 193) L. 520
1ª categ.:
specializzati.................... ( " 167) " 450
2ª " :
qualificati...................... ( " 157) " 425
3ª " :
comuni........................... ( " 151) " 410
4ª " :
manovali......................... ( " 148) " 400
5ª/B " :
operaie addette a lavori generici ( " 139) " 385
6ª " :
apprendisti...................... ( " 125) " 385