Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito della viabilita'
ordinaria, competono le seguenti attribuzioni:
a) assicurare l'armonico sviluppo della viabilita', coordinando
le programmazioni predisposte dalle Amministrazioni e dagli Enti
competenti per le classi di strade previste dall'articolo 1 della
legge 12 febbraio 1958, n. 126;
b) classificare e declassare le strade statali, provinciali e
comunali, secondo le norme della citata legge 12 febbraio 1958, n.
126;
c) costruire, sia direttamente che in concessione, le nuove
strade non statali, in base a leggi speciali;
d) vigilare, a norma delle leggi vigenti sull'esecuzione dei
lavori, con o senza contributo dello Stato, di costruzione,
sistemazione e manutenzione delle strada non statali di uso pubblico;
e) sovraintendere all'attuazione delle leggi e del regolamenti
concernenti la tutela del patrimonio delle strade di cui alle
precedenti lettere c) e d),
f) fissare le direttive ed esercitare la sorveglianza
sull'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 144,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393, nonche' di tutte la altre norme concernenti il traffico
e la segnaletica sulla autostrade, sulle strade statali e su tutte le
altre strade di uso pubblico, adottando, nell'ambito delle leggi
vigenti, i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del
traffico sulle autostrade e strade medesime;
g) formare e tenere un elenco di tutte le strade non statali di
uso pubblico. A tal fine gli enti proprietari sono tenuti a dare
notizia al Ministero dei lavori pubblici delle strade che vengano
incluse negli elenchi delle rispettive Amministrazioni;
h) predisporre e partecipare a studi, raccolta ed elaborazione di
dati statistici, a prove sperimentali nella materia attinente alla
tecnica delle costruzioni stradali, del traffico e della
circolazione.