Legge Ordinaria n. 181 del 21/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 3 maggio 1962 n. 113)
Modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  Ministero  dei  lavori  pubblici,  nell'ambito della viabilita'
ordinaria, competono le seguenti attribuzioni:
    a)  assicurare  l'armonico sviluppo della viabilita', coordinando
le  programmazioni  predisposte  dalle  Amministrazioni  e dagli Enti
competenti  per  le  classi  di strade previste dall'articolo 1 della
legge 12 febbraio 1958, n. 126;
    b)  classificare  e  declassare  le strade statali, provinciali e
comunali,  secondo  le  norme della citata legge 12 febbraio 1958, n.
126;
    c)  costruire,  sia  direttamente  che  in  concessione, le nuove
strade non statali, in base a leggi speciali;
    d)  vigilare,  a  norma  delle  leggi vigenti sull'esecuzione dei
lavori,   con   o  senza  contributo  dello  Stato,  di  costruzione,
sistemazione e manutenzione delle strada non statali di uso pubblico;
    e)  sovraintendere  all'attuazione  delle leggi e del regolamenti
concernenti  la  tutela  del  patrimonio  delle  strade  di  cui alle
precedenti lettere c) e d),
    f)   fissare   le   direttive   ed   esercitare  la  sorveglianza
sull'applicazione  delle  disposizioni  contenute  nell'articolo 144,
lettera  b),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393, nonche' di tutte la altre norme concernenti il traffico
e la segnaletica sulla autostrade, sulle strade statali e su tutte le
altre  strade  di  uso  pubblico,  adottando, nell'ambito delle leggi
vigenti,  i  provvedimenti  necessari  ai  fini  della  sicurezza del
traffico sulle autostrade e strade medesime;
    g)  formare  e tenere un elenco di tutte le strade non statali di
uso  pubblico.  A  tal  fine  gli enti proprietari sono tenuti a dare
notizia  al  Ministero  dei  lavori pubblici delle strade che vengano
incluse negli elenchi delle rispettive Amministrazioni;
    h) predisporre e partecipare a studi, raccolta ed elaborazione di
dati  statistici,  a  prove sperimentali nella materia attinente alla
tecnica   delle   costruzioni   stradali,   del   traffico   e  della
circolazione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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