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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le paghe ordinarie giornaliere dei militari e graduati di truppa
dell'Esercito e dell'Aeronautica e quelle dei comuni e sottocapi
della Marina sono stabilite nelle misure nette risultanti,
rispettivamente, dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.