Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli impiegati e gli operai dello Stato, i militari dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, gli appartenenti ai Corpi della
guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli
agenti di custodia, addetti alla condizione di autoveicoli o di altri
mezzi meccanici che, nell'esercizio di tali attribuzioni, cagionino
un danno all'Amministrazione dello Stato, sono tenuti al risarcimento
solo nel caso di danno arrecato per dolo o per colpa grave.
La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla
responsabilita' del personale, ivi indicato, verso l'Amministrazione
che abbia risarcito il terzo del danno cagionato da circolazione di
autoveicoli o di altri mezzi meccanici.
Restano salve le responsabilita' piu' gravi previste dalle leggi
vigenti.
Le Amministrazioni non possono procedere all'accertamento di danni
causati da propri dipendenti e alle conseguenti liquidazioni o
transazioni, senza avere concesso preventivamente un termine ai
dipendenti stessi al fine di produrre le loro difese e senza averle
adeguatamente valutate.