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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dall'esercizio finanziario 1962-63 e fino a tutto
l'esercizio finanziario 1976-77 e' autorizzata la spesa annua di lire
925 milioni per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il
credito a medio termine (Mediocredito centrale), agli Istituti ed
alle Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio
1952, n. 949, di contributi sugli interessi per la effettuazione di
operazioni di crediti finanziari, ai sensi dell'articolo 21 della
legge 5 luglio 1961, n. 635.
Le modalita' e condizioni per la erogazione dei contributi di cui
al precedente comma saranno fissate nel decreto previsto
dall'articolo 21 della stessa legge 5 luglio 1961, n. 635.