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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il limite massimo delle garanzie di cui all'articolo 34 della legge
5 luglio 1961, n. 635, quale e' previsto dalla legge 27 giugno 1961,
n. 543, e' aumentato di lire 90 miliardi e portato, per l'esercizio
1961-62, a lire 240 miliardi.
Qualora alla fine dell'esercizio 1961-62 l'ammontare dei rischi
assunti a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 240
miliardi, la differenza sara' portata in aumento dell'importo dei
rischi, da assumere a carico dello Stato, previsto per l'esercizio
1962-63.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI -
LA MALFA - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO