Legge Ordinaria n. 1841 del 31/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 26 gennaio 1963 n. 23)
Miglioramenti a favore dei titolari di pensione liquidata secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume, degli Enti locali ed Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono aumentate in ragione del 10 per cento:
    a) le pensioni dirette e di riversibilita' e gli assegni graziali
vitalizi,  temporanei  e  rinnovabili,  liquidati  o  da liquidarsi a
carico  dello  Stato  o  dell'Amministrazione  ferroviaria secondo le
norme  del  cessato  regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o
maggiorate  dall'ex  Stato Libero di Fiume o da liquidarsi secondo le
norme dello stesso Stato Libero;
    b)  le  pensioni  spettanti  ai cittadini italiani profughi, gia'
gravanti  sugli  Enti  locali  e  sugli  Enti  pubblici delle zone di
confine  passate  sotto  la  sovranita'  di  altri Stati, assunti nel
debito  vitalizio  dello  Stato  ai  sensi degli articoli 27 e 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20;
    c)   le   pensioni,  temporanee  e  permanenti,  liquidate  o  da
liquidarsi  per  effetto dell'articolo 24 della legge 27 maggio 1929,
n.  848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari
teologici dell'ex regime austro-ungarico.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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