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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono aumentate in ragione del 10 per cento:
a) le pensioni dirette e di riversibilita' e gli assegni graziali
vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a
carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria secondo le
norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o
maggiorate dall'ex Stato Libero di Fiume o da liquidarsi secondo le
norme dello stesso Stato Libero;
b) le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi, gia'
gravanti sugli Enti locali e sugli Enti pubblici delle zone di
confine passate sotto la sovranita' di altri Stati, assunti nel
debito vitalizio dello Stato ai sensi degli articoli 27 e 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20;
c) le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da
liquidarsi per effetto dell'articolo 24 della legge 27 maggio 1929,
n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari
teologici dell'ex regime austro-ungarico.