Legge Ordinaria n. 1846 del 31/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 28 gennaio 1963 n. 25)
Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1 gennaio 1962 al 31 dicembre 1964.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal 1 gennaio 1962 e fino al 31 dicembre 1964 le  merci
di origine e di provenienza dalla Libia elencate nell'annessa tabella
sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i
limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette  merci,
nella tabella stessa. 
 

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