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La Camera dai deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
All'elenco dei prodotti di cui al primo comma dello articolo 1 del
decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito con modificazioni,
nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e successive modificazioni, sono
aggiunti, dopo il n. 13, i seguenti prodotti, con la imposta di
fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine nella misura
indicata a fianco di ciascuno di essi:
"14) idrocarburi aciclici saturi
e naftenici, liquidi (in frazioni
ristrette di distillati petrolici
leggeri e prodotti simili)....... per q.le L. 8.850
15) Estratti aromatici e prodotti
di composizione simile........... " " " 12.400"
Dopo il primo comma dello stesso articolo sono inseriti i seguenti
commi:
"Nella stessa misura si applicano l'imposta di fabbricazione e la
corrispondente sovrimposta di contiene su prodotti di composizione
simile ottenuti da qualunque altra materia prima e con qualsiasi si
processo.
"Le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide
nelle condizioni ordinarie e di temperatura e pressione, nonche' le
miscele di alchilibenzoli sintetici, liquide, contenenti o non
idrocarburi di altre categorie, sono soggette all'imposta di
fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista
per i prodotti di cui al primo comma coi quali, ai fini della
classificazione stabilita dalla tabella C allegata al presente
decreto, presentano caratteristiche chimico-fisiche simili".