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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fini e durata della scuola
In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione
obbligatoria successiva a quella elementare e' impartita
gratuitamente nella scuola media, che ha la durata di tre anni ed e'
scuola secondaria di primo grado.
La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del
cittadino secondo i principi sanciti della Costituzione e favorisce
l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attivita'
successiva.