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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine di cui alla legge 18 novembre 1959, n. 1005, per
l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti
dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1965.
Il termine di 6 anni fissato dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002,
articolo 15, primo comma, terzo alinea, e' prorogato al 31 dicembre
1965.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - COLOMBO -
JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO