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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di
legge per la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del
Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali i militari,
per il riordinamento degli Stati Maggiori in tempo di pace, e per la,
revisione delle leggi sul reclutamento, nonche' della circoscrizione,
dei tribunali militari territoriali.