Legge Ordinaria n. 1863 del 17/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 1963 n. 30)
Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno
dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, norme aventi
valore  di legge ordinaria, per integrare, modificare e coordinare le
disposizioni  vigenti  sull'ordinamento e sul personale degli Archivi
di Stato.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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