Legge Ordinaria n. 1866 del 31/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 1963 n. 30)
Modifiche all'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'art.  5  della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e' sostituito il
seguente:
  "Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per
l'abilitazione  all'esercizio delle professioni spetta un compenso di
lire  12.000  per  i  primi  dieci  o  frazione  di  dieci  candidati
esaminati,  da  aumentare  di lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di
dieci  o  frazione di dieci candidati. Tali importi sono ridotti alla
meta'  qualora  detti  componenti  abbiano  diritto al trattamento di
missione.
  Ai   componenti   estranei   all'Amministrazione   dello  Stato  e'
corrisposto,  limitatamente  ai giorni di effettivo svolgimento delle
prove   di  esame,  in  aggiunta  al  trattamento  di  cui  al  comma
precedente,  un  compenso  pari al trentesimo dello stipendio mensile
iniziale  previsto  per  i  dipendenti  statali  con  coefficiente di
stipendio 500, con esclusione di eventuali quote di aggiunta famiglia
e di altre indennita'.
  Ai  professori  universitari  collocati  a  riposo  si applica, per
quanto  riguarda  l'eventuale trattamento missione, il disposto della
legge 24 gennaio 1958, numero 18".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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