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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e' sostituito il
seguente:
"Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni spetta un compenso di
lire 12.000 per i primi dieci o frazione di dieci candidati
esaminati, da aumentare di lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di
dieci o frazione di dieci candidati. Tali importi sono ridotti alla
meta' qualora detti componenti abbiano diritto al trattamento di
missione.
Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato e'
corrisposto, limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento delle
prove di esame, in aggiunta al trattamento di cui al comma
precedente, un compenso pari al trentesimo dello stipendio mensile
iniziale previsto per i dipendenti statali con coefficiente di
stipendio 500, con esclusione di eventuali quote di aggiunta famiglia
e di altre indennita'.
Ai professori universitari collocati a riposo si applica, per
quanto riguarda l'eventuale trattamento missione, il disposto della
legge 24 gennaio 1958, numero 18".