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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui
agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto
1945, n. 508, e 1 dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore fino al 31 dicembre 1964.
Il riassorbimento dei predetti aumenti da effettuarsi secondo le
disposizioni dell'articolo 3, comma terzo, del decreto legislativo
luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 508, avra' inizio il 1 gennaio
1965.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - BOSCO
LA MALFA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO