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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite previsto dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n.
1512, dall'articolo 2 della legge 8 febbraio 1957, n. 59, e
dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1614, per
l'emissione a favore dei competenti intendenti di finanza degli
ordini di accreditamento per il pagamento delle somme dovute a titolo
di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di
confine sui prodotti esportati, e' abolito.