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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli uditori che hanno conseguito la nomina come vincitori di
concorso e che sono dichiarati idonei nel primo esame pratico al
quale possono partecipare, sono nominati aggiunti giudiziari con
decorrenza a tutti gli effetti dal compimento di due anni dalla
nomina a uditore.
Con la medesima decorrenza sono nominati aggiunti giudiziari gli
uditori che, come idonei del medesimo concorso, sono stati ammessi in
magistratura successivamente ed hanno superato lo stesso esame
pratico.
Gli uditori che, per qualsiasi ragione, anche indipendente dalla
loro volonta', non hanno partecipato al primo esame pratico relativo
al loro concorso di ammissione in carriera, e quelli che sono stati
esclusi o dichiarati non idonei nell'esame stesso, se superano un
esame pratico al quale abbiano partecipato uditori cui e' applicabile
la disposizione del primo comma, conseguono la nomina ad aggiunto
giudiziario con la decorrenza attribuita agli uditori predetti; in
mancanza, la nomina e' ad essi conferita con decorrenza dalla data
del relativo decreto.