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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 164 del Codice penale (Limiti entro i quali e' ammessa
la sospensione condizionale della pena) e' sostituito dal seguente:
"La sospensione condizionale della pena e' ammessa soltanto se,
avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il
giudice presume che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori
reati.
La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa:
1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva
per delitto anche se e' intervenuta riabilitazione, ne' al
delinquente o contravventore abituale o professionale e al
delinquente per tendenza;
2) allorche' alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura
di sicurezza personale perche' il reo e' persona che la legge presume
socialmente pericolosa.
La sospensione condizionale della, pena rende inapplicabili le
misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.
La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa
piu' di una volta.
Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna a pena
pecuniaria sia stata gia' ordinata la sospensione della esecuzione,
il giudice puo', nell'infliggere una nuova condanna a pena detentiva,
disporre la sospensione condizionale della pena, subordinando la
concessione del beneficio al pagamento della predetta pena pecuniaria
nel termine stabilito dal giudice stesso, salvo che il condannato si
trovi nella impossibilita' di adempiervi".