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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le misure dell'indennita' di alloggio in atto per il personale
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di
custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, coniugato o vedovo con prole, che non fruisca di
alloggio a titolo gratuito o di alloggio in caserma, sono aumentate
di lire 5.000 mensili nelle sedi situate in Comuni con popolazione
non inferiore a 250.000 abitanti e di lire 4.000 nelle altre sedi.
L'aumento disposto dal precedente comma non e' operante ai fini
della determinazione delle, misure dell'indennita' di alloggio per il
personale celibe o vedovo senza prole.