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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con decorrenza 1 febbraio 1962, le misure della indennita' militare
dovuta ai sottufficiali: dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo
degli agenti di custodia, dell'indennita' speciale di pubblica
sicurezza, dovuta ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza ed ai sottufficiali, guardie
scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, dell'indennita'
mensile di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta ai militari di truppa
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del
Corpo degli agenti di custodia e dell'indennita' di servizio speciale
dovuta ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, sono aumentate di lire 8.000 mensili.
L'aumento di cui al comma precedente non spetta ai sottufficiali e
militari di truppa in servizio di leva ed ai vigili volontari
ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.