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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per la difesa e' autorizzato a riconoscere ai sensi
degli articoli da 704 a 713 del Codice della navigazione, approvato
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e per la durata di anni
trenta la qualifica privata del sistema aeroportuale di Milano,
articolato sui due nuovi aeroporti della Malpensa (Varese) di classe
A 1 della Organizzazione internazionale dell'aviazione civile
(O.A.C.I.) e di Linate, gia' Forlanini (Milano), di classe B 1
dell'Organizzazione internazionale della aviazione civile (O.A.C.I.),
in corso di realizzazione a spese della Societa' per azioni Esercizi
aeroportuali - S.E.A. - con sede in Milano.
Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dalla
Societa' per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - su parte delle
aree pertinenti ai cessandi aeroporti statali della Malpensa e del
Forlanini a Linate diverranno di proprieta' dello Stato.
I Ministri per la difesa, per le finanze e per il tesoro
provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza
necessari per l'esecuzione della presente legge nonche' alla
disciplina, mediante apposita convenzione dei rapporti fra lo Stato e
la Societa' per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - alla quale,
per il periodo in cui e' abilitata all'esercizio degli aeroporti,
competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale,
compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24.